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Beni in c/visione: riepilogo delle regole

Cosa fare quando i beni in conto visione viaggiano verso o da Paesi comunitari

Le regole sopra viste valgono anche per i beni da/a verso paesi UE (art. 39 c. 1 DL 331/93).
Qui la sospensione d’imposta è subordinata all’annotazione delle movimentazioni dei beni, in entrata o in uscita dall’Italia, nell’apposito registro Iva previsto dall’art. 50 c. 5 DL 331/1993.
Operativamente:
• il cedente italiano deve emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il cessionario non residente ha manifestato il consenso, ovvero a quello in cui è decorso l’anno se i beni consegnati non sono stati restituiti;
• il cessionario italiano, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura dal cedente non residente, deve annotare tale documento, previa integrazione, nel registro degli acquisti.
Ai fini INTRASTAT gli elenchi riepilogativi non vanno presentati, né ai fini fiscali, né ai fini statistici, al momento dell’invio o del ricevimento dei beni con “riserva di gradimento” o a prova, ma in relazione al periodo (mese o trimestre) in cui la fattura intracomunitaria di cessione o di acquisto è registrata o soggetta a registrazione (Circ. 36/E/2010).

 
Fonte:


Aggiornata il: 24/03/2015