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5 per mille dell'Irpef per enti del volontariato e ASD, come accedere

La domanda da parte degli enti di volontariato e delle ASD

La Circolare n. 13/E/2015 chiarisce che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che intendono accedere al riparto del 5 per mille devono presentare la domanda di iscrizione dalla data di apertura del canale telematico fino al termine del 7 maggio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010. Per l’esercizio finanziario 2015, il canale telematico è stato aperto dal 26 marzo 2015.
La domanda va trasmessa all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di Pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
Successivamente, entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione, gli enti e le associazioni in parola devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.
La dichiarazione sostitutiva va trasmessa dagli enti del volontariato alla competente Direzione regionale delle Entrate con le modalità indicate nella circolare n. 6/E del 21 marzo 2013, cioè con raccomandata a.r. o con la propria posta elettronica certificata.
Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, trasmettono la dichiarazione sostitutiva all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille.
 
 
ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ADEMPIMENTI PER ACCEDERE AL RIPARTO DEL 5‰
Domanda di iscrizione
(ogni anno)
Entro il 07.05
 all'Agenzia delle Entrate
in via telematica
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI + copia fotostatica C.I. legale rappresentante
Entro il 30.06,
mediante PEC o raccomandata A/R:
¨     alla competente DRE, per gli enti del volontariato;
¨     alla sede del CONI competente, per le associazioni sportive dilettantistiche
 
In caso di omessa presentazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti o nel caso in cui alla dichiarazione sostitutiva non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale, gli enti potenziali beneficiari del riparto del 5 per mille possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 2, D.L. n. 16/2012, cioè effettuando l'adempimento omesso e versando la sanzione di 258 euro (codice tributo "8115"), con modello F24 senza compensazione, entro il 30 settembre 2015 (nel caso dell'esercizio finanziario 2015). Per la regolarizzazione è necessario essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione.
 


Aggiornata il: 14/04/2015