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Compensi e rimborsi degli organismi di composizione delle crisi

Come viene determinato il compenso dell'organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento

Il compenso comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta dall'organismo, incluse le attività accessorie alla stessa ed esclusi i rimborsi delle spese sostenute per cui spetta all'organismo:
  • un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 ed il 15% dell'importo del compenso determinato ai sensi delle norme citate del D.M. 202/2014 ed
  • il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in cui rientrano i costi, cioè gli onorari degli ausiliari del gestore della crisi nominato dall'organismo, vale a dire quelli dei soggetti della cui collaborazione il gestore si avvale per lo svolgimento di una delle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 (per esempio, i consulenti tecnici) (commi 2° e 3° dell'art. 14 del Decreto citato). Ovviamente queste s pese vive devono essere necessarie allo svolgimento della procedura.

Il 4° comma dell'art. 14 prevede poi che tutte le soglie numeriche (di solito indicate in percentuale) indicate negli artt. da 14 a 18 non sono vincolanti per la liquidazione, cioè per la quantificazione del compenso da parte dell'organismo.

Questa norma è accettabile ed opportuna per le soglie minime, per venire incontro al debitore – cliente che ha quasi certamente difficoltà a pagare, ma non lo è per quelle massime perché tale soggetto potrebbe vedersi gravato anche di un compenso e di un rimborso per le spese generali ingiustificatamente oneroso.

La possibilità di chiedere un compenso ed un rimborso oltre le percentuali massime indicate nel Decreto dovrebbe essere evitata, secondo noi, dal fatto che, se il debitore – cliente non è d'accordo, a norma del 1° comma dell'art. 14, si applicano le norme, quindi le soglie percentuali, degli artt. da 14 a 18 (soprattutto dell'art. 16). Sarebbe però opportuno modificare l'art. 14 precisando che le soglie massime citate possono essere derogate solo col consenso del debitore, dato che la sua formulazione attuale ci sembra che possa essere interpretata anche in senso contrario a quello da noi auspicato.

Infine, facciamo notare che la nostra interpretazione rende il calcolo del compenso dell'organismo per le procedure paraconcorsuali di cui alla Legge 3/2012 omogeneo a quello del compenso del curatore fallimentare o del commissario giudiziale per le procedure del fallimento e del concordato per le quali, ai sensi dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012, la percentuale massima per il calcolo del compenso non può essere superata.

Per la determinazione del compenso dell'organismo, cioè per posizionarsi nell'intervallo fra la percentuale minima e quella massima che esamineremo tra poco, si deve tenere conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine (rapidità) con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni previste dalla legge, della complessità (economica gestionale e giuridica) delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata dall'esecuzione dell'accordo di composizione o del piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

E' ammesso il pagamento di acconti sul compenso finale (art. 15).

I parametri per la determinazione del compenso dell'organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, anche per l'opera da esso prestata successivamente all'omologazione dell'accordo di composizione o del piano del consumatore da parte del Giudice, sono definiti dall'art. 16, 1° comma, del D.M. 202/2014 che stabilisce che nelle procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore in cui sono previste forme di liquidazione dei beni del debitore il compenso è calcolato sulla base di:

  • una percentuale dell'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni compresa tra quelle di cui al comma 1° dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012 sui compensi dei curatori fallimentari, vale a dire:
    a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
    b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
    c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
    d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
    e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
    f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
    g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
    h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;
  • una percentuale del passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore compresa tra quelle di cui al comma 2° dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012 cioè una percentuale dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.  

Le due componenti, ovviamente, si sommano per il calcolo del totale del compenso.

All'organismo di composizione non si applica il comma 1° dell'art. 4 del D.M. 30/2012 che prevede che il compenso del curatore fallimentare non può essere inferiore a 811,35 Euro.

Nelle procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore in cui non vi sono forme di liquidazione dei beni del debitore, il calcolo del compenso dell'organismo si effettua sulla base delle stesse percentuali di cui sopra applicate però all'attivo ed al passivo risultanti dall'accordo o dal piano omologati dal Giudice.



Aggiornata il: 10/04/2015