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Compensi e rimborsi degli organismi di composizione delle crisi

Come viene determinato il compenso per il liquidatore

Nelle procedure di liquidazione del patrimonio del debitore per il compenso del liquidatore si applicano sempre le regole dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014.
 
Le percentuali di cui al 1° comma di tale articolo si applicano all'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello del passivo accertato.
 
Al liquidatore del patrimonio non spetta il rimborso forfetario delle spese generali previsto dal comma 3° dell'art. 14 solo per gli organismi ed i professionisti nominati dal Giudice al posto di questi, mentre riteniamo che gli sia dovuto il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate, se necessarie allo svolgimento della procedura, perché ciò deriva dall'applicazione di un principio generale sul trattamento economico dei liberi professionisti che prestano la loro opera in tutte le procedure concorsuali.

Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori oppure nel caso di conversione di una procedura di composizione della crisi (accordo di composizione o piano del consumatore) in una di liquidazione del patrimonio, il compenso unico si calcola con le stesse percentuali applicate all'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello del passivo accertato ed è ripartito fra i liquidatori o fra l'organismo e il liquidatore (o i liquidatori, se se ne sono succeduti più di uno) secondo criteri di proporzionalità sulla base, riteniamo, (del valore) dell'opera prestata (art. 18). La stessa regola vale nelle procedure di accordo di composizione o di piano del consumatore quando in esse si sono succeduti più organismi e sia che siano stati nominati dei liquidatori dei beni, sia che non lo siano stati (art. 17).

Al fine di calcolare il valore dell'opera prestata da ciascuno di questi soggetti riteniamo che l'unico criterio possibile sia quello di fare riferimento alle tariffe professionali, in primo luogo quelle degli avvocati e dei commercialisti.

I compensi degli organismi o del liquidatore, determinati nei modi illustrati negli ultimi cinque capoversi devono essere ridotti dal 15 al 40% , ai sensi del comma 4° dell'art. 16.

Questa norma non si applica ai compensi dei professionisti
(avvocati, commercialisti o notai) o delle società di professionisti che possono essere nominati al posto dell'organismo di composizione dal Presidente del Tribunale o da un Giudice dal lui delegato ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012, in quanto per questi soggetti l'ultimo periodo della norma citata prevede la riduzione secca del 40% del loro compenso.

Dal momento che quest'ultima è una norma di legge ordinaria, essa non può che prevalere sulle norme regolamentari contrastanti, in questo caso il 1° comma dell'art. 14 del D.M. 202/2014 che stabilisce che il sistema di calcolo del compenso previsto da questo decreto si applichi anche ai professionisti ed alle società di professionisti citati ed il 4° comma dell'art. 16 che prevede l'intervallo in cui si deve collocare la percentuale di riduzione del compenso. Pertanto, le norme citate del D.M. 202/2014 sono illegittime per violazione di legge, precisamente dell'ultimo periodo del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.

Inoltre, l'ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfetario delle spese generali (escluso quindi il rimborso delle spese vive) non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro ed al 10% del medesimo valore per le procedure aventi un passivo inferiore. Questa norma non si applica quando il valore totale di quanto è attribuito ai creditori in una di queste tre procedure è inferiore a 20.000 Euro (comma 5° dell'art. 16). (1)

Infine, nell'ipotesi di gruppo di imprese (caso piuttosto raro per queste procedure) non costituiscono né attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti o da garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e/o di passivo da parte di un'altra società del gruppo (comma 3°).

Riportiamo qui di seguito la Tabella 1).


Aggiornata il: 10/04/2015