Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Compensi e rimborsi degli organismi di composizione delle crisi

Tabella - Schema di calcolo del compenso e dei rimborsi spese

Tabella 1) Schema di calcolo del compenso e dei rimborsi spese degli organismi di composizione, dei liquidatori del patrimonio del debitore e dei professionisti nominati dal Giudice ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.
  1. Compenso dell'organismo / del liquidatore del patrimonio / del professionista o società di professionisti nominato/a dal Giudice:
    1)
    una percentuale dell'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni oppure di quello accertato se non c'è la liquidazione dei beni del debitore:
    a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
    b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
    c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
    d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
    e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
    f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
    g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
    h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;

    più

    2)
    una percentuale del passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore o di quello accertato nella procedura di liquidazione del patrimonio che va dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

    3) La somma di queste due voci va ridotta dal 15 al 40% per gli organismi o per il liquidatore del patrimonio, del 40% secco per il professionista o società di professionisti nominata dal Giudice al posto dell'organismo ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.

In tal modo si è calcolato l'importo del COMPENSO UNITARIO dell'organismo di composizione, del liquidatore del patrimonio, del professionista o società di professionisti nominato/a dal Giudice.
Nel caso in cui nella stessa procedura si siano succeduti più organismi, liquidatori o professionisti (o società di professionisti) nominati dal Giudice, il compenso deve essere ripartito tra loro proporzionalmente (al valore, riteniamo) dell'attività svolta da ciascuno.

  1. Al compenso unitario così calcolato si aggiungono:
    4) il rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 ed il 15% dell'importo del compenso dell'organismo o del professionista (o società di professionisti) nominato dal Giudice. Questo rimborso non spetta al liquidatore del patrimonio ;
    5) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in cui rientrano i costi, cioè gli onorari degli ausiliari (per esempio, i consulenti tecnici) del gestore della crisi nominato dall'organismo (spese vive). Riteniamo che questo rimborso spetti anche al liquidatore del patrimonio perché è l'applicazione di un principio generale.

Infine, l'ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfetario delle spese generali (escluso quindi il rimborso delle spese vive) non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure di cui alla Legge 3/2012 aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro ed al 10% del medesimo valore per le procedure aventi un passivo inferiore. Questa norma non si applica quando il valore totale di quanto è attribuito ai creditori in una di queste procedure è inferiore a 20.000 Euro.

________________________________________________

(1) A nostro giudizio, sarebbe stato preferibile adottare in questo caso il criterio di una percentuale crescente sugli scaglioni del valore di quanto attribuito ai creditori (per esempio, il 7% fino a 500.000 di Euro, lo 8% oltre 500.000 e fino a 1.000.000 di Euro e così via), per premiare gli organismi, i liquidatori e i professionisti che si sono impegnati di più per soddisfare i creditori. Invece, gli attuali limiti danno risultati piuttosto casuali che non sempre premiano questo impegno, dato che, per esempio, in una procedura con 900.000 Euro di passivo e 500.000 Euro attribuiti ai creditori (quindi col 55,5% di pagamento dei crediti), la somma del compenso e del rimborso forfetario può essere massimo di 50.000 Euro, mentre in una procedura con un passivo di 1.200.000 Euro con 900.000 Euro attribuiti ai creditori (pertanto col 75% di soddisfazione dei crediti) tale somma può essere massimo di 45.000 Euro. In ogni caso questo non è un problema di grande rilevanza, in quanto sia il compenso che, di conseguenza, il rimborso forfetario delle spese generali si basano su percentuali che diminuiscono al crescere del valore degli scaglioni dell'attivo realizzato o accertato e del passivo risultante o accertato dalla procedura.



Aggiornata il: 10/04/2015