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Induttivo: i metodi legittimi per la Cassazione

Altre pronunce su accertamenti presuntivi

ACCERTAMENTO PRESUNTIVO BASATO SULLA PERCENTUALE DI RICARICO
L’Ufficio può procedere ad accertare i maggiori ricavi non dichiarati, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del DPR n. 600 del 1973 anche in presenza di una contabilità regolarmente tenuta sotto il profilo formale, se la difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente sul costo del venduto rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza sia tale da risultare irragionevole.
Il metodo basato sulla percentuale di ricarico per il calcolo della maggiore redditività può assumere dunque la forza probatoria di presunzione qualificata se le difformità delle percentuali di ricarico applicate in concreto rispetto a quelle medie evidenziano uno scostamento tale da rendere inattendibile le risultanze della contabilità e della dichiarazione del contribuente.
Tra i più recenti orientamenti giurisprudenziali (Cfr. Cass. 23 febbraio 2009, n. 4293;11 gennaio 2008, n. 417; 2 ottobre 2008, n. 24434; 14 aprile 2003, n. 5870) sul punto specifico della legittimità del metodo di indagine basato sulla percentuale di ricarico, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione 30 aprile 2009, n. 1007.
 
ACCERTAMENTO PRESUNTIVO BASATO SU QUESTIONARI INVIATI AI CLIENTI e   SULLE INSERZIONI PUBBLICITARIE IMMOBILIARI
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 ottobre 2010, n. 22122 ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo basato sulle risposte pervenute all’Amministrazione finanziaria ai questionari inviati ai clienti di un’azienda.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che “Le “dichiarazioni” in questione – al pari di tutte quelle di soggetti “terzi” (ossia di soggetti tali rispetto al rapporto contribuente – parte/Erario) raccolte dagli organi fiscali di controllo nella fase procedimentale (…)  - hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni (Cass. n. 903 del 2002 e n. 9402 del 2007) pienamente utilizzabili dal giudice tributario nella formazione del suo convincimento.”.
 
Nel caso più recente per la Cassazione (Cass. n. 9732 del 13 maggio 2015) le Commissioni di merito hanno fatto corretta applicazione del suddetto principio quando hanno ritenuto che gli elementi raccolti in sede di verifica fossero tali da far disattendere le risultanze delle scritture contabili anche se tenute regolarmente: in particolare basandosi sulle "contraddizioni rilevate tra ‘agende’ e ‘block notes’, che testimoniano una intensa attività, confermata dall'elevato numero di inserzioni, e il numero limitato degli incarichi di intermediazione nelle compravendite immobiliari documentati, i risultati di esercizio negativi degli ultimi sette anni e i redditi irrisori di partecipazione dichiarati dai soci”. I suddetti elementi sono stati ritenuti dalla Commissione d'appello presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti, quindi prove idonee a supportare l'accertamento a carico della società e dei soci.
 
 
 
 
 


Aggiornata il: 25/05/2015