Anche per l'Imu e per la Tasi, come per gli altri tributi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.
Tuttavia, grazie alle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015, la sanzione diventa del 15% (anziché del 30%) se il ritardo è contenuto nei 90 giorni.
Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi:
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entro 14 giorni dalla violazione (tra il 2° giorno e il 14° giorno dalla scadenza) è possibile ravvedersi con un maxi sconto sulla sanzione, il comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 471/97, prevede la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti con un ritardo massimo di 14 giorni (il quindicesimo giorno la riduzione si azzera).
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se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve", entro 30 giorni dalla commissione della violazione (tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza), in tal caso la lett. a) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97 prevede la riduzione della sanzione a 1/10.
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decorsi inutilmente i 30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9, se la sanatoria avviene entro 90 giorni dall'omissione (tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza);
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se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di ravvedimento:
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quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97;
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quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;
circoscritte però ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, pertanto non applicabili ai fini Imu e Tasi.
Si riepilogano nella tabella sottostante tutte le fattispecie di ravvedimento applicabili all'Imu e alla Tasi:
Tipo di ravvedimento
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Termine di ravvedimento
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Sanzione ridotta
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Sanzione da applicare (%)
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Brevissimo
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Entro 14 giorni
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1/15
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1)
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0,1%
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8)
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0,8%
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2)
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0,2%
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9)
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0,9%
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3)
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0,3%
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10)
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1,0%
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4)
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0,4%
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11)
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1,1%
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5)
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0,5%
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12)
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1,2%
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6)
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0,6%
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13)
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1,3%
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7)
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0,7%
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14)
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1,4%
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Breve
Lett. a)
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Entro 30 giorni
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1/10
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1,5%
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"Intermedio"
Lett. a-bis)
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Entro 90 giorni
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1/9
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1,67%
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Lungo
Lett. b)
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Entro la dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
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1/8
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3,75%
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Si ricorda, inoltre, che oltre alla sanzione devono essere versati gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato.
Considerato che, con DM 7.12.2016, il Mef ha dimezzato la misura degli interessi legali a partire dal 1° gennaio 2017, gli interessi saranno calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal 01.01.2017 alla data di regolarizzazione della violazione.