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Imu e Tasi: regole di ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso Imu e Tasi, tutte le possibilità

Anche per l'Imu e per la Tasi, come per gli altri tributi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.

Tuttavia, grazie alle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015, la sanzione diventa del 15% (anziché del 30%) se il ritardo è contenuto nei 90 giorni.

Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi:
  • entro 14 giorni dalla violazione (tra il 2° giorno e il 14° giorno dalla scadenza) è possibile ravvedersi con un maxi sconto sulla sanzione, il comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 471/97, prevede la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti con un ritardo massimo di 14 giorni (il quindicesimo giorno la riduzione si azzera).
  • se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve", entro 30 giorni dalla commissione della violazione (tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza), in tal caso la lett. a) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97 prevede la riduzione della sanzione a 1/10.
  • decorsi inutilmente i 30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9, se la sanatoria avviene entro 90 giorni dall'omissione (tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza);
  • se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di ravvedimento:
  • quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97;
  • quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;
circoscritte però ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, pertanto non applicabili ai fini Imu e Tasi.
 
 Si riepilogano nella tabella sottostante tutte le fattispecie di ravvedimento applicabili all'Imu e alla Tasi:
 

Tipo di ravvedimento

Termine di ravvedimento

Sanzione ridotta

Sanzione da applicare (%)

Brevissimo

Entro 14 giorni

1/15

1)

0,1%

8)

0,8%

2)

0,2%

9)

0,9%

3)

0,3%

10)

1,0%

4)

0,4%

11)

1,1%

5)

0,5%

12)

1,2%

6)

0,6%

13)

1,3%

7)

0,7%

14)

1,4%

Breve

Lett. a)

Entro 30 giorni

1/10

1,5%

"Intermedio"

Lett. a-bis)

Entro 90 giorni

1/9

1,67%

Lungo

Lett. b)

Entro la dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

1/8

3,75%

 
Si ricorda, inoltre, che oltre alla sanzione devono essere versati gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato.
 
Considerato che, con DM 7.12.2016, il Mef ha dimezzato la misura degli interessi legali a partire dal 1° gennaio 2017, gli interessi saranno calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal 01.01.2017 alla data di regolarizzazione della violazione.
Fonte:


Aggiornata il: 22/11/2017