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Il lavoro part time dopo il Jobs Act

Part time e D.lgs 81/2015 Jobs Act

Il Capo I del Titolo I, composto dagli artt. da 4 a 12, del D.Lgs. 81/2015, reca norme sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
In particolare, sono previste le seguenti modifiche:
  •  che, nel caso in cui i contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro non contengano una specifica disciplina , è prevista la facoltà, per il datore di lavoro, di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, in ogni caso in una percentuale non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali concordate nel contratto. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, ; in caso di richiesta di prestazioni di lavoro supplementare, il rifiuto da parte di quest’ultimo ora puo anche  integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
  •  si prevede la possibilità di concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa; il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata nel limite del 25% della normale prestazione Tali modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15%,  inoltre, non vengono riprodotte le norme che ora prevedono  per queste clausole flessibili od elastiche  uno specifico patto scritto con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale .
  • viene esteso il campo di applicazione della trasformazione di diritto e  prioritaria del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, in caso di assistenza di una persona convivente con gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti( oggi previsto solo per le malattie oncologiche);
  • si introduce la possibilità, per il lavoratore, di chiedere in luogo del congedo parentale la trasformazione a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50%;
  •  viene prevista l’abrogazione dell’obbligo, per il datore di lavoro di informare le R.S.A. sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sul ricorso al lavoro supplementare;
  • non viene riprodotto l’obbligo, per i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro, di informare sul contenuto di specifiche norme del contratto part-time i lavoratori interessati
  •  non è più possibile nei CCNL prevedere una corresponsione ai lavoratori part-time di emolumenti retributivi in misura più che proporzionale ne altre condizioni o livelli professionali o modalità particolari della prestazione lavorativa part time
  •  non viene confermato il diritto di precedenza , con riferimento ad attività relative ad unità produttive site nello stesso ambito comunale, nonché alle stesse mansioni e il risarcimento del danno in caso di violazione di tale da parte del datore di lavoro

Per quanto riguarda l'indicazione  degli orari della prestazione lavorativa, se mancanti, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora però l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice può  determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 29/11/2015