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Buoni pasto elettronici esentasse fino a 7 euro dal 1° luglio

Buoni pasto: la tassazione in capo al dipendente

Con riguardo al trattamento fiscale dei buoni pasto in capo al dipendente occorre fare riferimento all'art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR.
Tale disposizione, nel testo in vigore fino al 30.06.2015, stabiliva che le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (tra cui rientrano, appunto, i buoni pasto) non costituivano reddito imponibile in capo al dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29 (lire 10.240), sia che fossero in formato cartaceo sia che fossero in formato elettronico.
Dal 1° luglio 2015 è entrata, invece, in vigore la modifica prevista dall'art. 1, commi 16 e 17, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), con la quale è stata innalzata da € 5,29 a € 7 la soglia di non imponibilità dei buoni pasto nel caso in cui essi siano in formato elettronico.
I buoni pasto concessi ai dipendenti (c.d. ticket restaurant) non generano, quindi, imponibile fiscale (e, di conseguenza, contributivo) entro il limite massimo di € 5,29 (o di € 7 se in formato elettronico).
La parte eccedente utilizzata dal dipendente va, invece, a confluire nel reddito imponibile ed è assoggettata a tassazione.
 
TASSAZIONE DEI BUONI PASTO IN CAPO AL DIPENDENTE DAL 01.07.2015
CARTACEO
≤ € 5,29
NON imponibile né ai fini IRPEF, né INPS
> € 5,29
Imponibile ai fini IRPEF e INPS per la parte eccedente i € 5,29
ELETTRONICO
≤ € 7,00
NON imponibile né ai fini IRPEF, né INPS
> € 7,00
Imponibile ai fini IRPEF e INPS per la parte eccedente i € 7,00


Aggiornata il: 02/07/2015