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Buoni pasto: la tassazione in capo all'azienda-datore di lavoro

Per l’azienda-datore di lavoro, i costi legati all’acquisto dei buoni pasto sono costi deducibili per competenza ai sensi dell'art. 109 del TUIR. In particolare, il costo va dedotto in base alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.
La deducibilità per il datore di lavoro è totale (100%) e non sconta il limite del 75% previsto per le spese di vitto e alloggio dall'art. 109, comma 5, del TUIR (Circolare n. 6/E del 03.03.2009).
Con riguardo ai profili IVA, poi, l'IVA sull'acquisto dei buoni pasto da parte del datore di lavoro è pari al 4%, trattandosi di prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale di cui al n. 37 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Inoltre, dal 1° settembre 2008, grazie alle modifiche apportate dall'art. 83, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 133/2008) all'art. 19bis1, comma 1, lett. e), del DPR n. 633/1972, l’Iva applicata all'acquisto dei buoni pasto da parte del datore di lavoro è sempre integralmente detraibile indipendentemente dal luogo in cui avviene la consumazione.
  
TASSAZIONE DEI BUONI PASTO IN CAPO AL DATORE DI LAVORO
IRPEF/IRES
Costo deducibile al 100% dal reddito per competenza
(senza scontare il limite del 75% previsto per le spese di vitto e alloggio dall'art. 109, comma 5, TUIR)
IVA
IVA con aliquota al 4% - detraibile al 100%
 
Ai fini contabili, il costo dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti va classificato in bilancio alla voce B.7 del conto economico, poiché non sono costi del personale, ma costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale in forza.
 
 
 


Aggiornata il: 02/07/2015