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Fatture false: la prescrizione parte dall'ultimo documento

1. EMISSIONE DI FATTURE FALSE: PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DEL REATO

L’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La condotta sanzionata è speculare a quella dell’art. 2 (utilizzazione di fatture o documenti per operazioni inesistenti). In questo caso, però, la violazione concerne il cedente o il prestatore del servizio e, quindi, colui che emette il documento. Il reato è integrato anche se successivamente alla ricezione della fattura il contribuente che dovrebbe utilizzarla decide di non tenerne conto in sede di dichiarazione. Si tratta, infatti, di un reato istantaneo che si consuma al momento dell’emissione delle fatture. La condotta consiste nell’emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.
 
La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell’emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall’effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.
Il Legislatore, nel riprodurre, nell'art. 8 del D.Lgs. 74/2000, la fattispecie dell’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, già prevista dall'art. 4 primo comma lett. d) della L. n. 516/1982, ha lasciato inalterato il momento consumativo di detta fattispecie criminosa, che coincide con quello della emissione della fattura.
 
Si tratta, infatti, di un reato di “pericolo presunto” in ragione della spiccata pericolosità sociale della condotta di chi immette nel mercato documentazione volta a supportare l’esposizione in dichiarazione da parte dell’impresa di elementi passivi fittizi.(Cass.18929/2012).
La fattura o il documento emesso “per operazioni inesistenti” costituiscono l’oggetto materiale del reato in esame (...)
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 09/07/2015