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Transazioni e conciliazioni sul lavoro

La conciliazione facoltativa

Le controversie in materia di lavoro, oltre che in sede giudiziale, possono essere risolte in sede stragiudiziale, tra cui presso la Direzione territoriale del lavoro attraverso la sottoscrizione di un accordo transattivo.
Tale procedura, valida sia per il settore privato che per quello pubblico,
Nota: l’art. 1967 c.c. stabilisce che la transazione deve essere provata per iscritto e quindi la forma scritta è richiesta “ad probationem”.  Si tratta di una procedura conciliativa facoltativa (art. 413 c.pc.).
Vi sono anche e altre conciliazioni facoltative, in particolare :
  •  CONCILIAZIONE FACOLTATIVA PRESSO LE COMMISSIONI UNIVERSITARIE EX ART. 410 C.P.C.
  •  CONCILIAZIONE FACOLTATIVA PRESSO LE SEDI SINDACALI
  •  CONCILIAZIONE MONOCRATICA PRESSO LA COMMISSIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
  •  CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
(...)
In questi casi la procedura può concludersi con un accordo o con la prosecuzione della lite in sede arbitrale o in giudizio.
Va detto che la conciliazione in sede sindacale è immediatamente valida e non può essere impugnata nel termine di 6 mesi previsto dall´art. 2113 c.c., comma 4.
La Commissione di conciliazione e arbitrato invece è uno specifico organo, previsto dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, costituito a richiesta del lavoratore per valutare la legittimità dei provvedimenti disciplinari comminati (è una procedura complessa che prevede la fase arbitrale con la pronuncia del lodo).
 
 


Aggiornata il: 05/10/2015