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Transazioni e conciliazioni sul lavoro

La conciliazione obbligatoria ex art. 7 Legge n.604-1966

Sono tenuti al rispetto di questa  norma tutti i datori di lavoro con più di 15 lavoratori impiegati ovvero più di 5 se imprenditori agricoli.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione occorre fare riferimento al licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” ex art. 3, seconda parte, L. n. 604/1966 ovvero da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro e da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
La Legge 28 giugno 2012, n° 92 ( Riforma Fornero) in questi casi ha introdotto all'art. 1, comma 40, una specifica procedura “preliminare” al licenziamento, reintroducendo l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro (reso facoltativo dopo il “collegato lavoro” L. 183/2010 art. 31) e limitandola ai soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (gmo) in ambito di aziende aventi i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
 
 
 


Aggiornata il: 05/10/2015