Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Agevolazioni prima casa: salve anche con l'acquisto gratuito

Prima casa: la vendita prima del quinquennio e l'acquisto entro un anno dall'alienazione

Come anticipato prima, le agevolazioni sono perse se l'immobile viene venduto prima del decorso di 5 anni dalla data dell'atto di acquisto. Restano ferme le agevolazioni se, nonostante la vendita infraquinquennale, il contribuente proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione.


In alcuni documenti di prassi passati, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che solo l'acquisto a titolo oneroso, entro un anno dall'alienazione, poteva impedire la perdita dei benefici fiscali.


Di orientamento diverso, invece, si è sempre pronunciata la giurisprudenza. Secondo quest'ultima, infatti, anche l'acquisto a titolo gratuito effettuato entro un anno dall'alienazione, consentiva di mantenere i benefici prima casa.


Con la risoluzione 49/E dell'11 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate acquisisce gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza ed afferma che "in caso di rivendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile - entro un anno dall'alienazione - è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio".

Gli orientamenti passati dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 6 del 26.01.2001, risoluzione 125/E del 3.4.2008, circolare n. 18 del 29.05.2013) devono pertanto ritenersi obsoleti.

Con l’occasione l’Agenzia conferma la necessità, per evitare la decadenza dall’agevolazione, che il nuovo immobile sia adibito ad abitazione principale ossia a “dimora abituale” del contribuente, in conformità dei chiarimenti già forniti dalla stessa con la Circolare 7.6.2010, n. 31/E.
 

 



Aggiornata il: 09/10/2015