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Avviso di spedizione o di ricevimento per l'appello?

Ricorso e appello tramite posta: decorrenza del termine per il deposito

La vicenda del termine di costituzione del ricorrente nel caso di notifica del ricorso o dell’impugnazione mediante il servizio postale vede contrapposti due orientamenti della giurisprudenza di legittimità, tra l’altro fedelmente riportati dalla pronuncia in commento.

Con un primo orientamento, basato su un’interpretazione strettamente letterale la Cassazione ha ritenuto che “la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale ‘i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto’ (cfr. Cass. n. 7374 del 2011, n. 14246 del 2007, n. 20262 del 2004)”.

Un orientamento opposto, e più garantista per il ricorrente (che nei giudizi di appello può essere anche l’Agenzia delle Entrate), è contenuto nella sentenza del 21 aprile 2011, n. 9173, in cui è stato affermato che i trenta giorni previsti a pena di inammissibilità dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrono dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione del plico medesimo.

Con la citata sentenza n. 9173 del 2011, la Corte, attraverso un’interpretazione sistematica della norma, ha osservato che “l’art. 20, comma 2 (‘il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione’) riproduce l’esordio del quinto comma dell’art. 16 (‘qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione’)” e che quest’ultimo prosegue stabilendo che “i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”. A parere dei giudici di legittimità, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente si computa dalla data di notificazione del ricorso che, nel caso di spedizione mediante servizio postale, “non può che decorrere dalla data di recapito postale dell’atto al destinatario”. Sempre secondo la Corte, la circostanza che l’articolo 22 preveda, tra gli atti da depositare a cura del ricorrente, la ricevuta di spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche il deposito dell’avviso di ricevimento non costituisce ostacolo a tale interpretazione, rappresentando soltanto la possibilità per il ricorrente di costituirsi in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario.

Questo secondo orientamento, più favorevole al ricorrente, ha trovato conferma nelle successive pronunce della Suprema Corte; in particolare, nella sentenza del 28 giugno 2012, n. 10815 (...)

LA SENTENZA ANNOTATA

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato ritenuto fondato, in quanto come riconosciuto dalla sentenza impugnata era stata comunque depositata copia della ricevuta di ritorno.

A quest’ultimo proposito la Cassazione ha ritenuto di doversi conformare a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il deposito dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato è idoneo ad assolvere la funzione probatoria rimessa alla produzione dell'avviso di spedizione, giacchè esso riporta la data di spedizione (Cass. n. 4615/2008; id. N. 1174/2010; n. 8842/2014). (...)



Aggiornata il: 09/12/2015