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Deduzione Irpef 20% immobili da dare in locazione

Deduzione Irpef acquisto immobili da locare: quali immobili

La deduzione spetta per le unità immobiliari a destinazione residenziale:

  • di nuova costruzione rimaste "invendute";
  • ovvero, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo.

Come definito dall'art. 1 del Decreto interministeriale 08.09.2015, per "unità immobiliari invendute" si intendono:

"...quelle che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale."

Le due deduzioni Irpef del 20% (del costo di acquisto dell'unità abitativa e degli interessi sui mutui) sono riconosciute per le unità abitative acquistate per le quali sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio-assenso nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017.

Naturalmente, le deduzioni spettano in relazione alla quota di proprietà.

Inoltre, esse spettano anche se l'unità abitativa è concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale, nel rispetto delle condizioni richieste per fruire dell'agevolazione. Il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non può essere di importo superiore a quello dei canoni di locazione.

L’agevolazione spetta anche in caso di costruzione in appalto di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, in riferimento alle relative spese per le prestazioni di servizi rese dall’impresa che esegue i lavori.

È possibile fruire della deduzione anche in caso di acquisto o costruzione realizzazione di più unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il predetto limite di spesa di € 300.000.

Fonte:


Aggiornata il: 16/12/2015