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Deduzione Irpef 20% immobili da dare in locazione

Deduzione Irpef acquisto immobili da locare: condizioni

La deduzione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia destinata, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni consecutivi. Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.

Il termine di 6 mesi, come specificato dall’art. 6 del DM 08.09.2015, decorre:

  • per le unità immobiliari di nuova costruzione ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione / restauro / risanamento: dalla data dell’acquisto;
  • per le unità immobiliari costruite su aree edificabili già possedute: dalla data di rilascio del certificato di agibilità o di formazione del silenzio – assenso ex art. 25, DPR n. 380/2001;
  • per le unità immobiliari acquistate prima del 03.12.2015 (data di pubblicazione sulla G.U. del DM 08.09.2015): da tale data.

Inoltre, l'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Devono poi essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:

  • l'unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio destinate ad usi agricoli);
  • l'unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
  • il canone di locazione:
    • non deve essere superiore a quello definito dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata;
    • ovvero, non deve essere superiore al minore importo tra il canone definito ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/98, ossia quello per i c.d. contratti a “canone concordato” tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, ed il canone stabilito ex art. 3, comma 114, Legge n. 350/2003, ossia quello per i contratti a “canone speciale” previsto per le unità abitative site nei Comuni ad alta tensione abitativa, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato; 
  • non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
  • deve essere accertata l'esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.
Fonte:


Aggiornata il: 16/12/2015