L'agevolazione riguarda gli investimenti:
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in beni strumentali nuovi;
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effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
L'acquisto può essere in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione dei beni in economia o mediante contratto di appalto. In caso di leasing, la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore, e non anche al concedente.
Sono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. In tal caso la maggiorazione spetta al locatore/noleggiante.
Deve trattarsi di beni strumentali, ossia di quei beni che non vengono direttamente consumati, ma che sono utilizzati per la produzione di altri beni. Sono esclusi, pertanto, i beni immateriali, i beni merce (destinati cioè alla vendita) e i materiali di consumo.
I beni strumentali, per essere agevolabili, devono possedere il requisito della novità. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità sussiste anche nel caso di:
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beni mai entrati in funzione ed utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
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beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
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spese sostenute per migliorie su beni di terzi (ad esempio, locazione/comodato), qualora capitalizzate ed iscritte nella voce “Immobilizzazioni materiali” dello Stato patrimoniale.
Sono compresi nell'agevolazione i beni di costo unitario non superiore a 516,46 Euro (dedotti integralmente nell'esercizio in cui la spesa è sostenuta), anche qualora, per effetto della maggiorazione del 40%, sia superato il limite di € 516,46..
Sono esclusi esplicitamente:
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fabbricati e costruzioni;
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beni per i quali sono stabiliti con decreto del 31.12.1988 coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
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i beni indicati nell'Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016.