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Agricoltura e IVA: aumento percentuali compensazione dal 2016

Agricoltura: le nuove percentuali di compensazione dal 2016

Di recente, a modificare le percentuali di compensazioni è intervenuto il D.M. 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016. Il decreto dà di fatto attuazione a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 908), la quale ha stabilito che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016, doveva innalzare:

  •  “a regime”, le percentuali di compensazione applicabili ad alcuni prodotti del settore lattiero – caseario, in misura non superiore al 10%;
  • limitatamente al 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi di specie bovina e suina, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

In attuazione di tale previsione, il D.M. 26.01.2016 ha stabilito che le seguenti nuove percentuali di compensazione:

Prodotti agricoli Tabella A, parte I,

D.P.R. n. 633/1972

Percentuale di compensazione

Vecchia

Nuova

  • latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; altri prodotti compresi nel punto 9) della tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972 (escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie)

8,80%

10%

a regime

dal 2016

  • animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, di cui al n. 2)

7,00%

7,65%

per il 2016

  • animali vivi della specie suina, di cui al n. 2)

7,30%

7,95%

per il 2016

 

Con particolare riguardo ai prodotti agricoli per i quali la percentuale di compensazione passa dall’8,80% al 10%, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 19/E/2016, ha chiarito che tale innalzamento consente di azzerare l’IVA dovuta. In precedenza, infatti, la percentuale di compensazione dell’8,8% a fronte di un’aliquota IVA del 10% applicabile alle relative cessioni, comportava l’obbligo a carico dei produttori agricoli di versamento di un’imposta pari all’1,2% (= 10% - 8,8%). Il previsto innalzamento della percentuale di compensazione consentirà, quindi, di ridurre l’IVA dovuta fino ad azzerarla.

Inoltre, per quanto riguarda gli “altri” prodotti di cui al n. 9) della Tabella A, parte I, per cui tale nuove percentuale è applicabile, ha precisato che il n. 9), facendo riferimento al latte fresco e alla crema di latte non concentrati né zuccherati, riguarda i prodotti della voce 04.01 della Tariffa doganale, comprendente anche lo yogurt, il kephir e gli altri prodotti (latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto e altri tipi di latte fermentati o acidificati). In sostanza, “… l’indicazione «altri» deve ritenersi inclusiva di tutti gli altri prodotti di cui alla più analitica elencazione della voce doganale 04.01”.

 


Aggiornata il: 16/05/2016