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Agricoltura e IVA: aumento percentuali compensazione dal 2016

Agricoltura: decorrenza ed effetto delle nuove percentuali di compensazione

Le nuove percentuali di compensazione hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

La Circolare n. 19/E/2016 ha precisato che, a tale riguardo, rileva il momento di effettuazione dell’operazione, che è diverso a seconda della tipologia di operazione stessa. In sostanza, a fare da spartiacque tra l’applicazione delle vecchie percentuali di compensazione o di quelle nuove, è proprio il momento di effettuazione della cessione.

In particolare, per individuare le percentuali di compensazione applicabili, occorre considerare quanto segue:

  • per i passaggi dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972 da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti (che applicano il regime speciale IVA) alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato (ai sensi dell’articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, delle stesso D.P.R, che disciplina l’anticipazione del momento impositivo attraverso l’emissione della fattura o il pagamento di acconti). Di conseguenza, anche per le consegne effettuate nel corso dell’anno 2015, ma con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio 2016, troveranno applicazione le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione dell’imposta. In caso di adozione del regime speciale anche da parte dell’ente o organismo associativo, l’imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione in parola;
  • per le cessioni degli stessi prodotti agricoli al di fuori dei suddetti passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali dell’IVA ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione e quindi della misura dell’aliquote delle percentuali di compensazione applicabili, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata.

Nel caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura, atteso che l’imposta viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa. Pertanto, nel caso di consegne effettuate nel mese di dicembre 2015 con fattura emessa nel successivo mese di gennaio 2016 (IVA da liquidare nel mese di gennaio, ovvero nel primo trimestre 2016), si applicheranno le nuove percentuali di compensazione.

Si fa osservare che il documento di prassi non fa alcun riferimento al fatto che il Decreto 26.01.2016 sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17.02.2016, cioè successivamente al termine del 16 febbraio 2016 per il versamento dell’IVA relativa alla liquidazione di gennaio 2016. Ciò lascia intendere che, per l’Agenzia, dato che il Decreto era comunque già disponibile in bozza prima di tale data di scadenza, la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non inciderebbe sull’applicazione o meno delle nuove percentuali già nella liquidazione del mese di gennaio 2016. In sostanza, verrebbe confermato che, per quanto riguarda la scadenza già decorsa del 16.02.2016 per il versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio 2016:

  • i produttori agricoli che hanno effettuato il versamento tenendo già conto delle nuove percentuali di compensazione, anche se il decreto (già firmato) non era ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, hanno effettuato una liquidazione Iva regolare e non si vedranno applicare sanzioni;
  • i produttori agricoli che hanno effettuato il versamento tenendo conto delle "vecchie" percentuali di compensazione, recupereranno la differenza “a favore”, cioè il maggior versamento effettuato, in sede di dichiarazione annuale IVA, nel modello IVA 2017 (periodo d'imposta 2016).

 



Aggiornata il: 16/05/2016