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Novità bilanci 2016: le micro-imprese

Micro-imprese: Definizione e requisiti

Prima di analizzare i requisiti che il legislatore italiano ha previsto per le micro-imprese, è necessario fare una premessa. L’articolo 3 della Direttiva 2013/34/Ue titola “Categorie di imprese e di gruppi” e suddivide le tipologie di imprese in micro-imprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese, sulla base di tre parametri dimensionali: il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, e i dipendenti medi occupati nell’esercizio. Per la Direttiva, sono considerate micro le imprese che alla data di chiusura del bilancio di esercizio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale stato patrimoniale:350.000 euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro, numero medio dei dipendenti occupati nell’esercizio: 10.

Tuttavia, benchè lo scopo del Decreto Legislativo 139/2015 fosse l’attuazione della Direttiva, il legislatore italiano ha optato per parametri dimensionali differenti e corrispondenti alla metà dei valori indicati dalla Direttiva. In particolare al primo comma dell’art 2435-ter del Codice Civile si definiscono micro-imprese: “le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”.

Il riferimento all’art. 2435-bis rimanda al requisito per le società che rispettano tali parametri dimensionali di non avere emesso titoli quotati in un mercato regolamentato.



Aggiornata il: 04/03/2016