Occorre preventivamente chiarire che come specificato sopra dall’art. 25 DL 78/2010 l’obbligo della ritenuta all’8% c’è nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi delle agevolazioni fiscali previste sulle ristrutturazioni di edifici e di interventi di risparmio energetico sugli stessi. Quindi:
- Sui lavori non agevolati non si trattiene alcuna ritenuta
- Sui lavori agevolati si trattiene l’8% di ritenuta.
Come chiarito dalla circolare 40/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi sottoposti a ritenuta sono:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni→ sono le spese di ristrutturazione straordinaria di immobili abitativi, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali.
- spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e ss della L.296/2006 (Legge di stabilità 2007) → sono le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro, l’installazione di pannelli solari, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale, ecc.