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Riqualificazione energetica 2018: come cedere la detrazione

Cessione del credito riqualificazione energetica:cosa deve fare l'amministratore

L’amministratore del condominio:

  • comunica annualmente all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini disciplinati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata:
    • la denominazione e il codice fiscale del cessionario,
    • l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto
    • l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
  • consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui sopra.

I condòmini appartenenti a condomini cd "minimi" per i quali, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di comunicare all’Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio, i dati relativi alla cessione del credito.
Attenzione: il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

 

Cessione del credito riqualificazione energetica:cosa deve fare l’Agenzia delle entrate?

L’Agenzia rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente
Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario con le modalità di cui sopra.
 

Cessione della detrazione: come si utilizza il credito ricevuto?

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in 10 quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. l successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione: la quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/03/2018