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Le ritenute per i lavoratori autonomi non residenti

La tassazione dei redditi di lavoro autonomo dei non residenti

I compensi corrisposti da sostituti d’imposta a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione nel nostro Paese. Tuttavia, tali redditi seguono due diversi trattamenti in base alla stipula o meno tra lo stato di residenza e l’Italia di specifiche Convenzioni sui redditi esteri. In particolare:

  • Se è stata stipulata una Convenzione tra lo Stato di residenza del professionista e quello in cui il reddito è stato prodotto si segue quanto previsto dalla Convenzione. Tali convenzioni vengono stipulate contro la cd. doppia imposizione sui redditi e hanno lo scopo di definire in quale Stato il reddito prodotto è tassato. In questa ipotesi il sostituto d’imposta è sottoposto a obblighi informativi:
    1. Deve indicare nel quadro “annotazioni” della Certificazione Unica le somme non assoggettate a ritenuta
    2. conservare la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per l’adesione alla Convenzione (residenza all’estero rilasciata dall’ufficio competente, tassabilità del reddito nel Paese di residenza, assenza di stabile organizzazione in Italia).
  • In assenza di una specifica Convenzione occorre fare riferimento a quanto espresso dal legislatore italiano nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi(D.P.R 917/86) e nel D.P.R 600/73- Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, di cui ai successivi paragrafi.

 



Aggiornata il: 13/04/2016