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Niente IRAP per i professionisti con un dipendente "generico"

Il presupposto per l’IRAP

Il problema della soggettività ai fini IRAP per i professionisti, gli artisti e i piccoli imprenditori nasce dalla poca chiarezza del D.Lgs 446/1997: Istituzione dell'imposta regionale delle attività produttive.
In particolare l' art. 2, comma 1, del D.Lgs. 446/97 rubricato Presupposto dell'Imposta recita: "Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta."

Dato il tenore letterale della norma, il presupposto applicativo dell’imposta è sicuramente soddisfatto quando l’attività:

  • è esercitata abitualmente
  • è organizzata in modo autonomo con organizzazione stabile
  • è diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

Fermo restando che sono esclusi dall’Irap il professionista e il piccolo imprenditore privi di qualunque apparato produttivo, rimane il problema di stabilire quando vi sia "stabile organizzazione" per i professionisti, gli artisti e i piccoli imprenditori che hanno qualche bene strumentale o dipendenti e collaboratori di modesta rilevanza.

La Sentenza della Cassazione a Sezione Unite di ieri pone un punto di riferimento importante, benchè non esaustivo, sui criteri da utilizzare per decidere quando un soggetto soddisfi o meno il presupposto impositivo dell'imposta regionale.

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Aggiornata il: 16/05/2016