Come accennato sopra, il problema nasce dalla poca chiarezza della norma sulle condizioni che soddisfano il presupposto impositivo dell'IRAP. Un punto di partenza che può essere usato per determinare l’esistenza o meno della struttura del professionista, è quello di fare riferimento al quadro RE del Modello Unico, in particolare ai valori esposti nei righi relativi a:
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i costi inerenti l’attività esercitata,
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i compensi a terzi
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la dotazione di beni strumentali.
La giurisprudenza si è più volta espressa sulla questione della stabile organizzazione con un orientamento non sempre concorde. La giurisprudenza predominante, precedente alla sentenza in commento, affermava che la presenza di un dipendente o collaboratore era di per se' motivo sufficiente per l'applicazione dell'Irap (Cass. n. 3676 del 2007). Proprio questo punto è intervenuta la Cassazione a Sezione Unite che con la sentenza di ieri ha dato una nuova precisazione sul concetto di autonoma organizzazione. In particolare la sentenza ha stabilito che in presenza di dipendenti o collaborazioni è necessario accertare la tipologia del lavoro svolto dagli stessi e se le mansioni svolte sono in grado di potenziare l'attività produttiva: solo a queste condizioni, infatti, scatta il presupposto per l'applicazione dell'imposta.