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Niente IRAP per i professionisti con un dipendente "generico"

La sentenza delle Sezioni Unite 9451/2016

La sentenza ha quindi chiarito i seguenti punti:

  • è stato richiamato il principio per cui l’autonoma organizzazione postula «l’esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità», di un insieme di fattori «tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso».
  • È stato affermato che un collaboratore deve svolgere mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

La sentenza di ieri è certamente da considerare positivamente, tuttavia diventa sempre più urgente che il legislatore intervenga sulla materia stabilendo la soggettività IRAP con criteri esclusivamente oggettivi, in modo da evitare giganteschi contenziosi e impiegare le nostre Commissioni tributarie per decidere su questioni più complesse. Il criterio suggerito dalla recente sentenza in commento, cioè che per stabilire se vi sia "stabile organizzazione" occorre indagare sulla qualità della prestazione del dipendente o collaboratore, in base alle mansioni effettivamente svolte o risultanti dal contratto non sembra facilmente accertabile e soprattutto non semplificherà la vita del contribuente e neanche delle Commissioni tributarie e della stessa Agenzia.

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Aggiornata il: 16/05/2016