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La Legge delega per il terzo settore: cosa cambia dal 2016

Redazione di un codice unico per il terzo settore con la disciplina tributaria

L’art. 4 della Legge Delega prevede il riordino e la revisione della disciplina relativa agli enti tramite la redazione di un codice unico del Terzo settore contentente anche la disciplina tributaria.

Si introduce inoltre un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con iscrizione obbligatoria per gli enti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di pubbliche sottoscrizioni, di fondi europei o che esercitano attività in regime di convenzione/accreditamento con enti pubblici.

Oltre ad istituire il registro nazionale, gli altri principali obiettivi che devono essere realizzati entro i prossimi 12 mesi dai decreti attuativi sono:

  • definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti con la possibilità di adottare una disciplina differenziata in base alle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti e delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;
  • prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente; per garantire l’assenza degli scopi lucrativi pccorre promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
  • individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
  • individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell’attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari.

 

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Aggiornata il: 10/08/2016