L’impresa sociale è un’organizzazione privata che svolge attività d’impresa con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale e che favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.
Dal momento che la Legge delega prevede un coordinamento tra la disciplina dell’impresa sociale e quella del regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il decreto attuativo deve prevedere:
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individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività dell'impresa sociale; con la possibile di acquisire la qualifica di impresa sociale anche per le cooperative sociali e i loro consorzi;
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la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale per le cooperative a mutualità prevalente, e la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti;
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la previsione per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile con specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
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la previsione della nomina fin dall’atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’impresa sociale e sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione.