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Solidarietà nella registrazione dei contratti di locazione

Il locatore ha l’obbligo di registrare il contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della sua stipula. Entro i successivi 60 giorni deve, inoltre, comunicare l’avvenuta registrazione del contratto:

  • al conduttore, 
  • all’amministratore del condominio (affinchè possa aggiornare la c.d. “anagrafe condominiale”  prevista nel Codice Civile all'articolo 1130, numero 6).

Nel caso in cui egli non provveda a compiere questi doveri, in merito alla registrazione dei contratti di locazione c'è solidarietà :

  • tra locatore e conduttore → se il contratto è stato stipulato senza l'intermediazione di agenti immobiliari;
  • tra locatore, conduttore e agente → se il contratto è stato concluso grazie all’intervento dell’agente immobiliare.

Le sanzioni si applicano nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione e variano dal 120% al 240% dell’imposta dovuta se il ritardo è maggiore di 30 giorni, mentre sono dimezzate (dal 60% al 120% dell’imposta dovuta) se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo inferiore a 30 giorni.

 



Aggiornata il: 17/06/2016