La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 1, comma 82 ha introdotto le lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), all’articolo 15, comma 1, del TUIR (DPR 917/86) riconoscendo la detrazione al 19%delle spese sostenute in relazione ai contratti di leasing abitativo e di quanto pagato a fronte dell’esercizio dell’opzione finale per il riscatto dell’immobile.
La detrazione è concessa ai contribuenti che al momento della stipula (e non per l’intera durata del contratto) soddisfano i seguenti requisiti:
- possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro
- non hanno compiuto 35 anni di età.
la detrazione è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo se effettivamente pagati dall’utilizzatore, e certificati con attestato dall’ente concedente.