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Agevolazioni casa 2016, leasing abitativo, solidarietà locazione

Rideterminazione della rendita catastale degli imbullonati

La legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) al comma 22 dell’art.1 ha previsto la possibilità per gli immobili censiti nelle categorie dei Gruppi D e E a destinazione speciale e particolare (cioè i cd. imbullonati) di presentare la procedura Docfa per rideterminare la rendita catastale escludendo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Sul corretto trattamento degli impianti fotovoltaici sui cd. “imbullonati”, l’Agenzia delle Entrate è intervenute più volte nel corso del 2016, prima a febbraio con la Circolare 2/E poi a giugno con la Circolare 27/E, chiarendo che:

  1. tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano i pannelli fotovoltaici, tranne quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.
  2. dal 1° gennaio 2016, gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto devono considerare tra le componenti immobiliari oggetto di stima:
    • il suolo (quando trattasi di impianti a terra),
    • l’elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni),
    • eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione,
    • le sistemazioni varie, come ad esempio le recinzioni, poste all’interno del perimetro dell’unità immobiliare.
  3. Per le installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza di fabbricati/unità immobiliari non c’è obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome. Tuttavia se i pannelli fotovoltaici sono pertinenze degli “imbullonati e ne incrementano il valore capitale del 15%, allora devono essere dichiarati.

 

Gli impianti di telefonia mobile non cambiano la rendita catastale

Il decreto 33/2016 ha introdotto un nuovo comma all’articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs 259/2003)  "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica (…) non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”

Pertanto, dal 1° luglio 2016 gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le istallazioni di telefonia mobile disciplinate dall'art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (tra cui tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale.

 



Aggiornata il: 17/06/2016