Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facolta' di procedere:
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alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza;
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all'escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
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alla locazione del bene oggetto del pegno, se previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita;
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all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, se previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese.