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La determinazione del reddito estero CFC da imputare al socio

La rideterminazione del reddito estero secondo le regole italiane

Il socio residente, prima di assoggettare il reddito a tassazione, deve procedere alla sua rideterminazione secondo le regole generali applicate per la determinazione del reddito di impresa delle società ed enti residenti,  ferma restando l’eccezione relativa alla rateizzazione delle plusvalenze che non si applica al reddito delle CFC.

L’applicazione delle regole generali per la determinazione del reddito di impresa sono state estese alle CFC dal decreto internazionalizzazione, che modificando l’art. 167 c.6, ha stabilito che i redditi della CFC vengano determinati “in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4 del TUIR”.

Nella rideterminazione del reddito estero rilevano:

  • la disciplina delle società di comodo
  • le regole per la deducibilità degli interessi passivi (art. 96 del TUIR)
  • l’applicazione dell’Ace – Aiuto alla crescita economica

Non si applicano alle CFC gli studi di settore e i parametri.

Ai fini della rideterminazione del reddito della CFC estera è irrilevante la forma giuridica e devono intendersi compresi le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. E’ irrilevante anche la natura giuridica del socio che puo’ essere sia soggetto IRPEF che IRES.

Il reddito della CFC va rideterminato facendo riferimento alle sole regole applicabili ai soggetti IRES secondo il complesso delle norme applicabili ai soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla loro qualifica giuridica (persone fisiche o giuridiche).

La circolare 35E del 4 agosto 2016 chiarisce che l’irrilevanza della forma giuridica del soggetto estero fa si che la disciplina CFC si applica alle società ed enti non commerciali indipendentemente dall’effettiva attività svolta.

In pratica tutti i redditi conseguiti dal soggetto estero sono considerati, ai fini dell’imputazione e tassazione in Italia, redditi d’impresa, stante l’applicabilità, ai fini della determinazione del reddito del soggetto controllato estero, dell’articolo 81 del TUIR, secondo il quale il reddito complessivo da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.  

Fonte:


Aggiornata il: 22/08/2016