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Le novità della Legge Europea 2015-2016

Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali

L’art. 28 della Legge n. 122/2016 ha recepito le disposizioni comunitarie che riguardano lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali tra le Amministrazioni degli Stati membri dell’Unione Europea.
Lo scambio automatico avviene attraverso:

  •  l’acquisizione, da parte di ogni Amministrazione, dei dati relativi ai conti detenuti dai non residenti e ai redditi ad essi connessi, desunti da comunicazioni obbligatorie a carico delle banche e degli altri intermediari finanziari;
  • l’inoltro dei suddetti dati alle Amministrazioni degli Stati di residenza di ciascuno dei titolari dei conti.

Si tenga presente che tali meccanismi di scambio di informazioni già sussistevano anche prima di tale intervento legislativo; infatti, la novità riguarda il fatto che gli stessi sono ora regolati da un’unica fonte - la Direttiva 2011/16/UE, così come emendata dalla Direttiva 2014/197/UE – e che adottano un unico standard tecnico (il c.d. Common Reporting Standard elaborato dall’OCSE).

Attenzione: Si tenga presente che lo scambio di informazioni in ambito intracomunitario avviene con le nuove procedure a decorrere dal 1.1.2016.

I dati di ciascun anno solare vengono inoltrati alle Amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari dei conti e delle altre attività entro il 30 giugno o entro il 30 settembre dell’anno successivo, a seconda della natura delle attività e della lro entità. All’Austria è stata data la proroga di un anno.

 

Fonte:


Aggiornata il: 28/09/2016