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Le novità della Legge Europea 2015-2016

Modifiche al regime dei dividendi

L’art. 26 della Legge n. 122/2016 ha modificato le modalità di tassazione degli utili di fonte estera, con effetto dall’1.1.2016.
Infatti, ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’art. 89 del TUIR, che tratta le modalità di tassazione dei dividendi e degli interessi per i soggetti IRES.
In linea di principio, gli utili percepiti da soggetti IRES sono esclusi dalla formazione del reddito della società nella misura del 95% degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti, e ciò quand’anche gli utili percepiti non siano stati assoggettati a imposta dalla società distributrice.
Introducendo i commi 3-bis e 3-ter, l’esclusione dal reddito si applica anche:

  • limitatamente al 95% della quota non deducibile, alle remunerazioni dovute su titoli e strumenti finanziari (art. 44 del TUIR) individuate dall’art. 109, comma 9, lettere a) e b) del TUIR;
  • alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell’art. 44 del TUIR, provenienti da soggetti aventi specifici requisiti di legge.

L’applicazione di tale regime di esenzione si applica se si verificano i seguenti requisiti:

REQUISITI

1

Si applica alle remunerazioni provenienti da società in cui il percipiente detiene una partecipazione diretta almeno pari al 10% nel capitale dell’emittente in modo ininterrotto da almeno un anno.

2

l’emittente è una società di capitali o un ente commerciale residente in uno Stato comunitario ed è soggetto all’imposta sulle società in tale Stato

 

 

 

 

 

 

 

Il comma 2 dell’articolo 26 della Legge 122/2016 ha modificato in più parti l’art. 27-bis del D.P.R. 600/73 che si occupa di disciplinare il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.

In tal senso, è sostituito il comma 1-bis; di conseguenza, l’esclusione dalla ritenuta sui dividendi viene estesa anche alle remunerazioni individuate dall’introdotto comma 3-bis dell’art. 89 del TUIR in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, purché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1 dell’art. 27-bis.
Per espressa previsione normativa le norme in commento si applicano alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1º gennaio 2016.
La nuova disposizione intende porre fine alla procedura di infrazione 2016/0106 avviata dalla Commissione per il mancato recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2014/86/Ur in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi.

 

Fonte:


Aggiornata il: 28/09/2016