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Le novità della Legge Europea 2015-2016

Tassazione dei redditi da risparmio

L’art. 28 della Legge n. 122/2016 ha abrogato il D.Lgs. 84/2005, con il quale era stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2003/48/CE (abrogata ora dalla direttiva 2015/2060) in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La nuova direttiva mira ad evitare doppi obblighi informativi ed a ridurre i costi sia per le autorità fiscali che per gli operatori economici.
La Legge Europea 2015-2016 interviene sulla materia con alcune norme che permettano di garantire il passaggio dalle vecchie alle nuove regole attraverso un’apposita disciplina transitoria. Secondo quanto prevedeva la direttiva 2003/48/CE, al fine di eliminare le distorsioni dei movimenti di capitali fra Stati membri incompatibili con il mercato interno, i redditi da risparmio, corrisposti sotto forma di interessi in uno Stato membro a beneficiari effettivi persone fisiche residenti in un altro Stato membro, erano soggetti a un’imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo Stato membro. Tale direttiva aveva imposto anche alcuni obblighi informativi. In pratica, ove il beneficiario effettivo fosse residente in un paese dell’UE diverso da quello in cui fosse stabilito l’agente pagatore, si imponeva a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente del paese di stabilimento alcune informazioni minime, come l’identità e la residenza del beneficiario, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che producesse gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi. Inoltre la direttiva imponeva all’autorità competente del paese dell’UE dell’agente pagatore di comunicare le informazioni minime, almeno una volta all’anno, all’autorità competente del paese dell’UE di residenza del beneficiario effettivo.
La disciplina però nel frattempo si è evoluta. Difatti, sull’argomento dello scambio di informazioni è intervenuta la direttiva 2011/16/UE  che ha previsto uno scambio automatico obbligatorio di determinate informazioni tra gli Stati membri, con graduale estensione del suo ambito d’applicazione a nuove categorie di reddito e di capitale, ai fini della lotta contro la frode e l’evasione fiscale transfrontaliere.
Successivamente, la direttiva 2014/107/UE ha modificato la norma del 2011 per estendere lo scambio automatico di informazioni ad una gamma più ampia di redditi.
La direttiva 2014/107/UE, il cui ambito di applicazione è nella generalità dei casi più ampio rispetto a quello della direttiva 2003/48/CE, ha disposto che, in caso di sovrapposizione, deve prevalere la direttiva del 2014 e che in alcuni casi residui si continua ad applicare unicamente la direttiva del 2003.
Questo si è tradotto nell’esistenza di due standard di informativa all’interno dell’Unione Europea, con vantaggi reputati dalle Autorità europee come modesti rispetto ai costi derivanti dal doppio standard.
Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 è stata data attuazione alla direttiva 2014/107/UE. Conseguentemente, la direttiva 2015/2060 ha abrogato la direttiva 2003/48/CE per evitare doppi obblighi di informativa e ridurre i costi sia per le autorità fiscali che per gli operatori economici.
Come è stato detto, la Legge Europea 2015-2016 interviene sulla materia con alcune norme che permettano di garantire il passaggio dalle vecchie alle nuove regole attraverso un’apposita disciplina transitoria.
Anche se l’abrogazione ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 è stato previsto che fino al 30 aprile 2016 continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 84/2005:

FINO AL 30 APRILE 2016

 

Le banche, le società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive.

 

Le predette comunicazioni sono effettuate, all’atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato se diverse da:

¨     una persona giuridica;

¨     un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;

¨     un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari

Il comma 3 dell’articolo 28 stabilisce che comunque continueranno ad applicarsi, con riferimento alle informazioni relative al periodo d’imposta 2015, le disposizioni che obbligano i soggetti pagatori a comunicare all’Amministrazione finanziaria i seguenti elementi informativi:

  •  l’identità e la residenza del beneficiario effettivo;
  • la denominazione e l’indirizzo del soggetto che effettua la comunicazione;
  • il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l’identificazione del credito che produce gli interessi;
  • gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi.

Nonostante l’abrogazione del D.lgs. 84/2005 continuano ad applicarsi:

  • gli obblighi di rilascio dei certificati (da parte dell’Agenzia delle Entrate) al beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato, che può chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi prelevati da Lussemburgo e Austria. L’obbligo rimarrà fino a tutto il 2016;
  • le norme sul credito d’imposta spettante per l’applicazione della ritenuta prelevata da Austria e Lussemburgo, che continueranno ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

 

Fonte:


Aggiornata il: 28/09/2016