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Bilanci 2017: il criterio del costo ammortizzato

Chi è esonerato dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato?

In linea generale, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato per la valutazione dei crediti e dei debiti da tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, con esercizio finanziario con inizio dal 01.01.2016.

Viceversa, per espressa previsione normativa, sono esonerati dall’applicazione del costo ammortizzato:

  • le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata a norma dell’articolo 2435-bis del codice civile;
  • le micro-imprese, introdotte anch’esse dal D.Lgs 139/2015 e disciplinate dall’articolo 2435-ter del codice civile, che definisce micro-imprese le società non quotate che "nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
    •  totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
    • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”.
  • crediti/debiti già esistenti che non abbiano esaurito tutti i loro effetti alla data del 1° gennaio 2016.
  • tutte le imprese se gli effetti dell’utilizzo di tale criterio sono irrilevanti in bilancio.

 

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Aggiornata il: 12/02/2018