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Il rendiconto finanziario nel bilancio 2017

Il rendiconto finanziario: l'OIC 10

Il codice civile, pur prevedendolo come documento obbligatorio, non fornisce specifico riferimento al tipo di rendiconto da utilizzare, lasciando piena facoltà di scelta al redattore del bilancio il quale, in base alla complessità della propria azienda o alle informazioni di maggiore rilevanza che intende evidenziare, potrà optare per un modello o per l’altro in base anche al grado di completezza delle informazioni sottostanti, derivanti dal sistema informativo interno. L’articolo 2425-ter prevede espressamente solo che nel rendiconto devono essere indicati i flussi finanziari afferenti ai tre aggregati fondamentali cioè l’attività operativa, l’attività di investimento e l’attività di finanziamento, con distinta indicazione delle operazioni avvenute nei confronti dei soci. Detta norma è operativamente integrata dalle previsioni del Principio contabile OIC n. 10 “Rendiconto finanziario”.

Tale principio contabile, dopo la versione del 2005, è stato rilasciato ad agosto 201423 , a seguito del processo di modifica e razionalizzazione generale ed ora ne è stata pubblicata, il 22 dicembre 2016, una 23 In riferimento al rendiconto finanziario, l’OIC è stato precursore dell’importante innovazione normativa avutasi con la modifica dell’articolo 2423, in quanto ha avuto il merito di emanare un principio nuovo, internamente dedicato al rendiconto finanziario, scorporando ogni relativo riferimento precedentemente indicato nel vecchio OIC 12 nuova versione, , che tiene conto delle novità normative prima citate e che è la versione di riferimento nella presente trattazione.

Il nuovo OIC 10 definisce il rendiconto finanziario nel seguente modo “è un prospetto contabile che presenta le variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio” e nello stesso “sono indicati l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio.” Detto principio contabile OIC 10, nella nuova formulazione del 2016, indica chiaramente che la risorsa finanziaria che costituisce il riferimento per la predisposizione del rendiconto finanziario è rappresentata dalle disponibilità liquide. Detta scelta, coerente con il disposto normativo del Codice Civile, è in sintonia anche con quanto previsto dallo IAS 7, a conferma dell’intenzione della prassi italiana di accostarsi maggiormente agli standard internazionali. Vi è stato, quindi, l’abbandono dei riferimenti, prima contenuti nell’OIC 12, al capitale circolante netto , ritenuta una risorsa poco utilizzata dalle imprese e superata dalla recente prassi internazionale.

L’individuazione delle disponibilità liquide quale risorsa finanziaria di riferimento avvicina il dibattito teorico alle esigenze pratiche ed applicative delle aziende, risultando utile sia per la presentazione di dati storici, con il rendiconto finanziario che funge da prospetto di completamento degli altri documenti che compongono il bilancio di esercizio, sia per la pianificazione futura.

E’ inutile sottolineare come la scelta della risorsa finanziaria di riferimento sia fondamentale in quanto costituisce l’elemento di cui si vogliono esaminare le movimentazioni da un esercizio all’altro e rappresenta l’oggetto della misurazione. A seconda della risorsa finanziaria scelta si avranno differenti rendiconti finanziari. Il principio in esame rimanda anche all’OIC 14 “Disponibilità liquide” per una più completa ed ampia visione delle categorie delle voci che costituiscono le disponibilità liquide, al fine di prestare un concreto supporto nella redazione del prospetto. L’OIC n. 10 fornisce diverse indicazioni, di seguito esaminate, per la predisposizione del rendiconto finanziario con riguardo alle categorie di operazioni da considerare, ai metodi da adottare ed alla forma da utilizzare per redigere il rendiconto finanziario. Sulle possibilità o i divieti di compensazione di flussi, l’aumento o la suddivisione di dettagli rispetto allo schema principale, la necessità di comparabilità dei dati con il periodo precedente, vengono fornite istruzioni aggiuntive. Il nuovo OIC 10 contiene comunque l’indicazione che “le variazioni del capitale circolante netto sono rappresentate dalle variazioni do rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa”.

Prima di procedere nel dettaglio è opportuno ricordare come un flusso finanziario sia la variazione, finanziariamente rilevante, intervenuta negli elementi dei due stati patrimoniali consecutivi. Nel rendiconto finanziario trovano rappresentazione i fabbisogni e le fonti di risorse finanziarie, rispettivamente flussi-uscita e flussi-entrata, il tutto sotto l’aspetto dinamico di variazioni nel tempo al contrario di quanto avviene nello stato patrimoniale dove la rappresentazione di impieghi e fonti è statica. Lo stesso OIC 10 afferma che “I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide.

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Aggiornata il: 18/05/2018