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Il rendiconto finanziario nel bilancio 2017

Rendiconto finanziario bilanci 2017: attività di investimento

Nella categoria dell’attività di investimento, secondo l’OIC 10, rientrano i flussi finanziari che derivano da attività di acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, nonché di attività finanziarie non immobilizzate. Un elenco di tali operazioni, a puro titolo di esempio, può essere costituito da:

- Acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali, incluse quelle costruite in economia;

- Acquisti o vendite di brevetti, marchi e concessione, oltre che di oneri pluriennali capitalizzati;

- Acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate, e di altri tipi di partecipazioni;

- Acquisti o cessioni di titoli di stato, titoli obbligazionari ed altri titoli;

- Anticipazioni e prestiti fatti a terzi e relativi incassi dovuti a rimborso delle somme erogate.

L’analisi del flusso finanziario derivante dall’attività di investimento consente di determinare le disponibilità liquide percepite o corrisposte come debito o come capitale di rischio; al contempo permette di stabilire quali pagamenti siano stati operati per l’acquisto di attività che dovrebbero incidere positivamente anche sui ricavi realizzabili in epoca futura. Lo IAS 7 fa infatti riferimento alla “gestione” aziendale, cioè a quel complesso di operazioni che caratterizzano la vera e propria attività dell’impresa ed alla necessità che i flussi derivanti dalla gestione aziendale siano in grado di mantenere la capacità operativa dell’entità.

I flussi finanziari riferiti all’attività di investimento sono separatamente indicati a seconda che si tratti di acquisti o di cessione di immobilizzazioni, con specifica indicazione delle risorse assorbite o generate dalle relative operazioni. In virtù di ciò vi sarà l’indicazione dell’uscita effettiva, determinata come differenza tra il prezzo di acquisto e la variazione del debito per fornitori di immobilizzazioni; l’entrata sarà indicata nella misura pari alla differenza tra il prezzo di realizzo e la variazione del credito verso clienti per immobilizzazioni.

Il nuovo OIC prevede la separata indicazione dei principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, con la distinzione delle diverse classi di immobilizzazioni, immateriali, materiali e finanziari, oltre che l’apposita indicazione delle attività finanziarie non immobilizzate.

I flussi finanziari riguardanti gli strumenti derivati, sempre secondo l’OIC 10, rientrano nell’attività di investimento. Per gli strumenti finanziari di copertura i flussi finanziari vanno indicati nella stessa categoria dell’elemento coperto.

Per l’ipotesi di transazione di immobilizzazioni, il principio spiega quale sia il valore da indicare nel rendiconto finanziario per meglio rappresentare l’effettivo flusso finanziario generato dall’operazione. E’ chiarito che, per ogni raggruppamento, devono essere separatamente indicati i flussi derivanti dalle operazioni di investimento da quelli derivanti da operazioni di disinvestimento.

Per il disinvestimento di immobilizzazioni nel rendiconto finanziario va esposto l’effettivo flusso finanziario generato dall’operazione, che corrisponde al prezzo di realizzo, cioè alla somma algebrica tra il valore netto contabile e la plusvalenza o minusvalenza. Considerato che detta ultima componente contribuisce alla formazione del risultato di esercizio, poiché confluisce nel conto economico, sarà opportuno che nella predisposizione del calcolo dei flussi finanziari dell’attività operativa, venga scorporata.

Confrontando l’OIC 10 con la disciplina dello IAS 7, per i flussi finanziari relativi alle attività di investimento, si evidenziano alcune piccole differenze.

Lo IAS 7, a differenza del documento domestico, fornisce la classificazione dei flussi derivanti dai contratti quali future, swap, option, se detenuti a scopo di finanziamento e non di negoziazione, elemento che invece viene specificamente disciplinato dal principio contabile internazionale. L’OIC 10 tratta la corretta classificazione dei flussi derivanti da contratti derivati nella sezione dedicata ai casi particolari. Lo IAS 7, poi, indica che per le transazioni relative ad immobilizzazioni destinate a locazione ad altri e successivamente cedute, i relativi flussi finanziari sono da comprendere tra le attività operative. Allo stesso modo i titoli mobiliari ed i prestiti detenuti per negoziazione e commercializzazione generano flussi finanziari i cui effetti rientrano nella categoria delle attività operative, non nell’attività di investimento. Per alcuni tipi di transazioni inerenti la vendita di immobilizzazioni o titoli, che sarebbero ordinariamente da classificare come normali operazioni di investimento, sarebbe opportuno disporre di ulteriori dettagli per una corretta classificazione nel rendiconto finanziario; l’OIC 10, però, non contiene alcuna indicazione al riguardo né fornisce dettagli specifici.

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Aggiornata il: 18/05/2018