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Regime di cassa 2019/2020 per i semplificati: cos'è e come funziona

Regime di cassa 2019. La determinazione del reddito

Il nuovo comma 2 dell'art. 66 del TUIR prevede che il reddito d'impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra i ricavi/altri proventi percepiti, e quello delle spese sostenute. In questo modo si deroga al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Rispetto al passato, a tale importo va aggiunto il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR).
Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. Sono riconosciute anche le deduzioni forfetarie per gli intermediari/rappresentanti dicommercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori. Rileva altresì la deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante di cui all’art. 34, Legge n. 183/2011.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.

La determinazione del reddito d’impresa può essere quindi così schematizzata.

Ricavi e altri proventi percepiti (artt. 85, 89 TUIR) - Costi sostenuti

( +)  

Autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR)

Redditi patrimonio (art. 90 comma 1 TUIR)

Plusvalenze e sopravvenienze attive (artt. 88 e 101 TUIR)

( -)  

Minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 TUIR)

( - )

 Quote di ammortamento (artt. 64, 102 e 103 TUIR)

Perdite beni strumentali e crediti (art. 101 TUIR)

Accantonamenti TFR (art. 105 TUIR)

Deduzioni forfetarie 

Nel primo anno di applicazione del regime di contabilità semplificata è prevista la deduzione integrale delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2018, ma incassato nel 2019, non assumerà rilevanza per il 2019.
Le disposizioni della Legge di Bilancio 2017 modificano anche la disciplina di determinazione della base imponibile IRAP (di cui all'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997), prevedendo che anche la base imponibile IRAP sia determinata secondo il criterio di cassa.

Fonte:


Aggiornata il: 06/01/2020