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Regime di cassa 2019/2020 per i semplificati: cos'è e come funziona

Regime di cassa 2019/2020: i registri contabili

La Legge di Bilancio 2017 ha completamente riscritto l'art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell'art. 66 del TUIR:

  • i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, annotando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un altro registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso. I componenti positivi/negativi diversi da quelli prima indicati, sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono quelli di annotazione dei ricavi e delle spese - sopra descritti- qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva. Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nel caso in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, deve essere indicato l'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti, con indicazione delle fatture cui si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti/i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri, nel periodo d'imposta in cui vengono incassati/pagati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva;
  • il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento
Fonte:


Aggiornata il: 06/01/2020