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ACE società di persone: come indicarla nella dichiarazione dei redditi 2018

La disciplina Ace dal 1 gennaio 2016

La Legge di Stabilità 2017 ha modificato le regole di determinazione dell'Ace per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) che a partire dal periodo d’imposta 2016 determinano il calcolo del patrimonio come i soggetti IRES, infatti «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». 

Il riferimento non è piu' quindi il patrimonio visto in maniera statica, ma in modo incrementale, anche se questo metodo per i soggetti IRPEF risulta piu' complicato rispetto ai soggetti IRES, in quanto possono esservi anni in cui, per la tenuta della contabilità semplificata, il patrimonio non viene contabilizzato.

In particolare, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che dal 2016 applicheranno il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell’ACE “di partenza” la differenza tra

  • il patrimonio netto al 31.12.2015
  • il patrimonio netto al 31.12.2010.

Ovviamente, se i soggetti interessati sono stati in regime di contabilità semplificata in anni successivi al 2010, la differenza andrà calcolata tra il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio in contabilità ordinaria (tra il 2011 e il 2015) e il patrimonio netto dell’esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria, cosi come risultante dal prospetto ex  Dpr 689/1974.  Pertanto, non è necessario che le imprese individuali e le società di persone ricostruiscano in modo analitico tutte le movimentazioni del patrimonio netto dal 1° gennaio 2011, in quanto la base Ace dal 2016 va computata sommando alla differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli incrementi eventualmente registrati nel 2016 e 2017 determinati con le regole previste per le società di capitali.

A differenza delle società di capitali tuttavia, i soggetti IRPEF terranno conto negli incrementi del patrimonio dell'utile di esercizio secondo il principio di maturazione (per le società di capitali rileva invece l'anno della delibera di approvazione del bilancio).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al DM del 3/8/2017   e alla Circ. 26 del 26/10/2017

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 03/04/2018