Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Prescrizione bollo auto in tre anni anche con iscrizione a ruolo

Prescrizione bollo: questione chiarita dalle Sezioni Unite

La pronuncia in commento ha destato – a livello mediatico – una certa risonanza. La pronuncia è stata, infatti, accolta quasi come una novità in questa materia.
A ben vedere, in realtà, a parte qualche precedente non particolarmente cristallino, si può affermare in modo più che sereno che non sia mai realmente stato messo in discussione il fatto che l’azione dell’amministrazione per il recupero della tassa automobilistica avesse un termine di prescrizione triennale: in questo senso, d’altronde, è inequivocabile il dato normativo.
Probabilmente, qualche dubbio poteva sorgere in materia di crediti tributari e in particolare in merito alla possibilità di convertire questo termine breve di prescrizione in un ordinario termine decennale, nelle ipotesi di irretrattabilità del credito tributario: nei casi, cioè, in cui il contribuente non avesse impugnato l’atto amministrativo che accerta il credito o l’atto della riscossione.
In questo senso, dunque, la pronuncia in commento assume una importante rilevanza dal momento che conferma in maniera specifica il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2016,  anche in relazione ai crediti tributari (segnatamente alla tassa automobilistica):

è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. 


 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 12/01/2018