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Congedo straordinario per assistenza notturna: no al licenziamento

Il caso

Il lavoratore aveva trasferito la residenza presso l'abitazione della madre affetta da grave disabilità, e il 30 agosto 2012 presentò all'INPS domanda di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 per assistere l'ammalata, beneficio cui venne ammesso per due anni.

In seguito ad indagine di società investigativa la datrice di lavoro contestò al lavoratore che, nel periodo 3-4-5-6 giugno 2013 e nel periodo 11-12-13-14 giugno 2013, durante il giorno non era stato visto nell'abitazione della madre, ma presso la sua casa, addebitando così la difformità dei suoi comportamenti "sia rispetto a quella necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nei confronti della persona in condizione di handicap in situazione di gravità, sia in relazione al necessario requisito della convivenza con il soggetto disabile grave, così come invece previsto dalle disposizioni di legge e dall'Inps".
Il lavoratore si giustificò affermando di aver prestato assistenza notturna alla madre, risultando anche dalla certificazione medica specialistica che costei aveva tendenza alla fuga, insonnia notturna e tratti di ipersonnia diurna, per cui si poneva la necessità per il figlio di restare sveglio la notte per assistere il genitore, ed evitare possibili fughe già verificatesi in passato.

L’azienda, comunque, a causa dell'esito dei controlli investigativi,  intimò il licenziamento disciplinare con preavviso.
Il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, sul presupposto della insussistenza del fatto addebitato.  La società ha presentato reclamo in Appello, il quale ha confermato l'illegittimità del licenziamento.
In Cassazione, è stato presentato ricorso principale del lavoratore e ricorso incidentale del datore di lavoro.

I motivi del ricorso principale del lavoratore sono tre:
1) si denuncia violazione di norme di Costituzione, di legge e di CCNL dei metalmeccanici, per avere la sentenza impugnata, pur acclarata l'assistenza notturna del figlio alla madre disabile e quindi l'illegittimità del licenziamento, disconosciuto la tutela reintegratoria, pretendendo di qualificare l'assistenza dovuta dal lavoratore "quale principale e privilegiata, in assenza di qualsivoglia norma giuridica impositiva della prestazione";

2) si denuncia che la Corte di Appello ha omesso di valutare se il fatto contestato al lavoratore rientrasse tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi;

3) si denuncia che la Corte ha determinato in 15 mensilità l'ammontare della indennità risarcitoria.

Invece, i motivi del ricorso incidentale della società sono tre:
1) si denuncia violazione e falsa applicazione "della legge n. 104, dell'art. 24, legge n. 183 del 2010 e dell'art. 42 del d. Igs. n. 151 del 2001" per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimità del licenziamento, nonostante il lavoratore durante le giornate oggetto di accertamento investigativo si fosse dedicato ad attività di proprio personale interesse e non risultasse neanche dimostrato "che in questo lasso di tempo il ricorrente abbia effettivamente prestato assistenza alla madre disabile";

2) si denuncia che la sentenza di appello "ha ritenuto che la fattispecie de qua non giustificasse il recesso in tronco del rapporto di lavoro";

3) si critica la sentenza d'appello a mente dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per non avere "sufficientemente motivato la ragione per cui ha ritenuto di confermare la misura dell'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità di retribuzione".

(...)

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 12/12/2017