All'art. 3 si specifica che sono esclusi dal divieto di circolazione nei giorni sopraindicati i veicoli adibiti ai seguenti servizi o finalità:
-
pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
-
militari o croce Rossa
-
proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio
-
«Servizio nettezza urbana o smaltimento rifiuti delle amministrazioni comunali, con idonea documentazione
-
Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a.,
-
per servizi radiotelevisivi
-
adibiti al trasporto carcnuranti destinati alla distribuzione
-
per servizi di ristoro o ricambi per aeromobili
-
per forniture alla Marina mercantile
-
per ottomperare a obblighi di revisione con il fogliod i prenotazione
-
trattori per il rientro in sede .
Dal divieto sono inoltre esclusi, purche muniti di autorizzazione del prefetto :
-
macchine agricole (D.Lgs. 461/1999)
-
trasporti di cose per produzione industriale a ciclo continuo
-
veicoli che trasportano merci deteriorabili.
Tale autorizzazione va richiesta almeno 10 giorni prima all'ufficio competente (territorio di partenza del mezzo o sede dell'impresa che esegue il trasporto) e viene rilasciata per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile in casi particolari non oltre un anno solare