Nelle società di persone la tassazione avviene secondo il principio di “trasparenza”, quindi i redditi o le perdite conseguite in un dato esercizio vengono imputati ai singoli soci proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione. I soci che devono dichiarare il reddito societario sono soltanto quelli esistenti alla data di chiusura dell’esercizio.
Sul piano normativo i riferimenti sono riscontrabili:
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nell’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986: “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”;
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nell’art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973: “Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati”;
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nell’art. 40, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973: “Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate”.
Questo particolare regime di tassazione può essere adottato, al sussistere di determinati requisiti, anche dalle società di capitali i cui soci sono altre società di capitali, come espressamente previsto dall’art. 115 del TUIR, nonchè dalle società a responsabilità limitata “il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore” e la cui compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche.