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Spese condominiali e partecipazione al condominio 2018

Oneri condominiali e diritti sul bene

L'obbligo di pagamento discende dal diritto di proprietà, o altro diritto reale, e dalla collegata qualità di condòmino: allorquando tale qualità viene meno, ad es. in seguito a vendita dell'immobile, viene meno anche l'obbligo di corrispondere le spese condominiali.

È stato ad es. deciso che "in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile di proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condomino" - trattasi della cosiddetta ambulatorietà delle obbligazioni propter rem (delle quali quelle condominiali sono parte) - e che "l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c., è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile " (Cass. 23686/2009, ma v. anche Cass. 23345/2008, che ha affermato che "l'obbligazione di corrispondere i contributi relativi al godimento dei beni e dei servizi comuni può qualificarsi reale, nel senso che la titolarità del soggetto passivo è determinata in base al rapporto di natura reale esistente con la cosa al momento in cui sorge l'obbligazione").

Nel condominio, in realtà, l'obbligo di pagamento grava anche dopo la vendita, ai sensi dell'art. 63 disp. e trans. c.c., (come modificato dalla L. 220/2012, la legge di riforma del condominio) secondo cui "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto".

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Aggiornata il: 31/01/2018