Sempre l'art. 1123, al co.2, c.c. stabilisce però che "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".
L'espressione "ciascuno può farne", come ormai pacificamente affermato, sta ad indicare l'utilità oggettiva che ciascun condòmino può trarre e non quella che egli trae nel concreto (v. Cass. 13160/1991).