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Forfettari e dichiarazione dei redditi 2018

Breve guida alla compilazione del quadro LM per i forfettari

La prima indicazione che il contribuente forfettario deve fornire nel quadro LM riguarda la distinzione tra esercizio di attività d’impresa, lavoro autonomo o impresa familiare; nel caso in cui il contribuente svolga più di un’attività è necessario sbarrare la casella  che rappresenta l’attività prevalente, ovvero quella con il maggior  numero di ricavi o compensi.

Nel rigo LM21, colonna 1, è necessario attestare la presenza dei requisiti di accesso a tale regime e in particolare è necessario:

  • non aver conseguito nell’anno precedente ricavi, ragguagliati ad anno, superiori ai limiti indicati dall’allegato 4 della legge n°190 del 23 dicembre 2014 per il codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata;
  • non aver sostenuto spese superiori a 5.000 euro per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti o collaboratori;
  • non possedere beni strumentali il cui valore complessivo sia superiore a 20.000euro.

Nella colonna 2 del rigo LM21 è necessario invece attestare di:

  • non essere un soggetto che si avvale dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • essere residenti in Italia o in uno stato membro dell’ Unione Europea o in uno degli stati che aderiscono all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, purché si producano, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto
  • non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, o di terreni edificabili;
  • Non essere soci di società di persone o associazioni per cui i redditi siano attribuiti in proporzione alla partecipazione al capitale sociale, ovvero di società a responsabilità limitata che abbiano optato per la trasparenza fiscale;
  • Non aver percepito nell’esercizio precedente redditi da lavoro dipendente e assimilati, superiori a euro 30.000 ad eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Infine, qualora si tratti di un’attività iniziata nel periodo d’imposta 2017 o da un periodo non superiore a 5 anni, è necessario barrare la colonna 3 del rigo LM 21 per poter tassare il reddito al  5% anziché al 15%.

Può beneficiare dell’aliquota ridotta il contribuente che non abbia già esercitato, nei tre anni precedenti, l’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.

È necessario inoltre,  che l’attività esercitata non sia in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

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Aggiornata il: 05/04/2018